Art. 6.
(Limiti alla costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica da parte degli enti locali).

      1. L'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

      «Art. 90. - (Uffici di supporto agli organi di direzione politica). - 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente. Nelle province e

 

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nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, i sindaci, la giunta o gli assessori possono dotarsi di non più di tre collaboratori per il sindaco e di un collaboratore ciascuno per gli assessori, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti non si può procedere a tali assunzioni.
      2. La retribuzione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non può superare quella del dirigente di massimo livello dello stesso ente locale».